Art. 4.
(Modifica all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di rinuncia alla cittadinanza).

      1. All'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis). Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 dell'articolo 1, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana, entro un anno dal compimento della maggiore età».